A partire dal 1° gennaio 2014 le aliquote dell’imposta di registro sono state interamente modificate a seguito dell’introduzione dell’art. 10 del D. Lgs 23 del 2011 e di quanto stabilito dall’art. 1, comma 609 della legge n. 147/2014 (legge di stabilità).
L’imposta di registro, a partire dal 2014, avrà pertanto esclusivamente 3 aliquote che saranno applicate ai diversi tipi di contratti da registrare. In particolare si ha:
- 9 %: L’aliquota sarà applicata agli atti traslativi a titolo oneroso per gli immobili in genere ed agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali in genere (compresi procedimento di espropriazione per pubblica utilità ed i trasferimenti coattivi);
- 2%: Aliquota che sarà applicata per i trasferimenti che hanno per oggetto le cosiddette prime case. In sostanza saranno considerati tali gli immobili (esclusi quelle con categoria catastale A/1, A/8 e A/9) quando ricorrano le condizioni di cui alla nota II bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima del Tur (testo unico sul registro);
- 12% nel caso in cui i trasferimenti siano inerenti terreni agricoli e relative pertinenze effettuati da soggetti diversi da imprenditore agricolo professionale o coltivatori diretti.